Rendita transitoria MPA – Domande generali
Età, regola dei 15/7, interruzioni, riduzione del grado di occupazione e diritto personale.
Il versamento delle prestazioni può iniziare al più presto il primo giorno del mese 5 anni prima dell'età di riferimento, il che corrisponde di norma all'età di 60 anni. L'inizio delle prestazioni è sempre il primo giorno di un mese.
Dovete
- avere almeno 60 anni sind
- aver lavorato per almeno 15 anni in der Gebäudetechnik-Branche gearbeitet haben (resp. Beitragspflicht)
- Sie in den letzten 7 Jahren ununterbrochen nel settore (risp. obbligo di contribuzione)
- Ihr Pensum gemäss einem modello a tempo parziale autorizzato reduziert wird
- Sie am Tag des Leistungsbeginns im bisherigen Arbeitspensum atti al lavoro sind
La rendita transitoria è una prestazione mensile che compensa una parte della perdita di salario quando il grado di occupazione viene ridotto o l'attività lucrativa è interamente abbandonata.
No. Il MPA prevede sia il prepensionamento completo anticipato sia la riduzione parziale del grado di occupazione. Potete quindi cessare completamente l'attività o ridurre il vostro grado di occupazione, a condizione che i presupposti regolamentari siano soddisfatti.
Conformemente al Regolamento, la domanda è possibile a partire da una riduzione dell'attività lucrativa o da una riduzione del reddito connessa alle prestazioni di almeno il 10 %. È inoltre possibile un'interruzione del lavoro di almeno un mese all'anno.
Sì. Una riduzione una volta scelta può essere aumentata durante il periodo di percezione delle prestazioni. Essa non può tuttavia essere annullata. In caso di riduzione successiva più consistente, l'organo di esecuzione ricalcola la prestazione e computa le prestazioni già percepite. Nel nostro Strumento di calcolo potete simulare in modo non vincolante diverse fasi di riduzione.
Una riduzione dell’orario di lavoro già scelta non può essere annullata ai sensi del Regolamento. Un ritorno a un grado di occupazione più elevato nell’ambito della prestazione MPA in corso non è previsto.
Devete aver lavorato per almeno 15 anni in un’azienda secondo il campo di applicazione del CCL-MPA Tecnica della costruzione.
Di questi, gli ultimi 7 anni prima dell’inizio delle prestazioni devono essere compiuti senza interruzione.
Questi presupposti sono essenziali per il diritto alle prestazioni.
La regola dei 15 anni si applica alla carriera professionale nella branca, con esclusione del periodo di apprendistato. Per i casi particolari, fa fede l'esame da parte della fondazione.
La disoccupazione o i versamenti diretti di indennità giornaliere malattia o infortunio possono essere presi in considerazione fino a 2 anni complessivi negli ultimi 7 anni. Se questo periodo supera i 2 anni in tale termine, il diritto a una rendita transitoria può venire meno.
Un congedo non retribuito non interrompe di norma la durata di 7 anni di occupazione quando ha una durata di al massimo 6 mesi dura, l’attività viene ripresa in seguito presso lo stesso datore di lavoro, durante il congedo non viene svolta alcuna attività retribuita e nell’anno civile può essere attestato almeno il 50 % di attività presso la stessa azienda.
Un cambiamento è compatibile con prestazioni in corso solo se il nuovo impiego avviene in un’azienda secondo il campo di applicazione del CCL-MPA Tecnica della costruzione e in un’attività soggetta a contribuzione. Il cambiamento deve essere coordinato con la fondazione o comunicato ad essa.
Sì. La fondazione è responsabile dei controlli. Se gli obblighi di notifica vengono violati o i presupposti non sono più soddisfatti, le prestazioni possono essere trattenute, adeguate o soppresse. Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite.
Il contributo di risparmio LPP viene in linea di principio versato direttamente all’istituto di previdenza al quale il beneficiario è affiliato tramite il datore di lavoro. Se ciò non è possibile, può essere proposta una soluzione tramite conto di libero passaggio.
Il contributo di risparmio LPP supplementare ammonta al 18 % della rendita transitoria versata. Viene corrisposto a condizione che la persona avente diritto lo indichi al momento della presentazione del modulo. Il contributo di risparmio LPP supplementare può essere versato solo se non vengono percepite prestazioni di vecchiaia LPP (nessun prelievo anticipato).
La rendita transitoria viene corrisposta mensilmente alla persona avente diritto. Gli eventuali costi di bonifico possono essere a carico della beneficiaria (in particolare per indirizzi di pagamento al di fuori della Svizzera).
Sì. prestazioni sostitutive per casi di rigore sono possibili se i presupposti regolamentari sono soddisfatti. Sono limitate a situazioni particolari ed escludono ulteriori prestazioni della fondazione MPA. Le prestazioni per casi di rigore sono decise esclusivamente dal consiglio di fondazione.
Se un beneficiario diventa invalido per malattia o infortunio prima di aver raggiunto l'età di riferimento, la rendita transitoria continua in linea di principio ad essere versata nell'importo invariato. È tuttavia considerata un reddito sostitutivo da dichiarare.
No. Le prestazioni vengono corrisposte erogate sotto forma di capitale mensilmente.
Quando la persona beneficiaria non lo richiede tramite modulo, oppure quando la persona percepisce o ha percepito prestazioni di vecchiaia LPP anticipate sotto forma di rendita o capitale dall’istituto di previdenza. In caso di prelievo anticipato LPP, la prestazione del contributo di risparmio LPP supplementare decade.
La fondazione fornisce rendite transitorie mensili, contributi di risparmio LPP supplementari e eventuali prestazioni sostitutive per casi di rigore.
No. La rendita transitoria non viene adeguata né all’evoluzione dei prezzi né a eventuali aumenti salariali fino all’età di riferimento.
Il decesso di un beneficiario di prestazioni deve essere comunicato all’organo di esecuzione dai superstiti. Se il beneficiario decede prima di aver raggiunto l’età di riferimento, il diritto alle prestazioni MPA cessa alla fine del mese del decesso; le prestazioni corrisposte a seguito di una comunicazione tardiva devono essere restituite alla fondazione.
Le prestazioni MPA vengono versate al massimo fino alla fine del mese in cui raggiungete età di riferimento AVS raggiunta.
In caso di riduzione parziale del grado di occupazione, l'assicurazione LPP continua tramite il vostro datore di lavoro sul reddito da attività lucrativa residuo. Inoltre, la fondazione può versare contributo di risparmio LPP del 18% della rendita transitoria versata, a condizione che non vengano percepite prestazioni di vecchiaia LPP. In caso di riduzione completa, le questioni relative all'AVS e all'assicurazione infortuni (LAINF) devono essere chiarite separatamente — si raccomanda di procedere tempestivamente a questi chiarimenti con la cassa di compensazione AVS, la cassa pensioni e la cassa malati.
Contattate direttamente la fondazione — chiariremo insieme il vostro diritto. Potete raggiungerci al Contatto.
Si raccomanda una pianificazione anticipata. La domanda di prestazioni di rendita deve essere presentata almeno 6 mesi prima dell’inizio della rendita. Verificate tempestivamente l’assoggettamento, i documenti, la cassa pensioni e i possibili modelli di riduzione insieme al vostro datore di lavoro.
Chi ha ottenuto o percepito prestazioni indebitamente deve restituirle. Rimangono riservati i provvedimenti penali.
Sì.
All’interno del settore:
bis max. CHF 22’680.00/anno
(= BVG-Eintrittsschwelle aktuell)
Al di fuori del settore settore:
bis max. CHF 12’000.00/anno
Sì. L’attività accessoria (p. es. mandato nel consiglio di amministrazione) può essere mantenuta, ma non aumentata.
Il mantenimento volontario della previdenza professionale (LPP) è legalmente possibile a partire dai 58 anni. L’attuazione concreta dipende dall’istituto di previdenza del datore di lavoro e deve essere coordinata tempestivamente. In aggiunta, la fondazione MPA versa un contributo di risparmio LPP del 18 % della rendita transitoria corrisposta — a condizione che non vengano percepite prestazioni di vecchiaia LPP anticipate. Chiarite le modalità direttamente con la vostra cassa pensioni.
In linea di principio, sì.
Gli ultimi 7 anni prima dell’inizio delle prestazioni devono essere compiuti senza interruzione in un’azienda assoggettata al CCL-MPA. Anche un singolo mese in un’azienda non assoggettata può costituire un’interruzione. Fanno eccezione le attività in settori per i quali esiste un accordo di permeabilità.
Un’attività al di fuori del campo di applicazione del CCL-MPA interrompe il termine di 7 anni.
Gli ultimi 7 anni prima dell’inizio delle prestazioni devono essere compiuti senza interruzione in un’azienda assoggettata al CCL-MPA. Anche un singolo mese in un’azienda non assoggettata può costituire un’interruzione. Fanno eccezione le attività in un settore per il quale esiste un accordo di permeabilità riconosciuto.